Amministrazione di sostegno e designazione anticipata dell’amministratore mediante atto notarile

Facendo seguito al precedente approfondimento sull’istituto dell’amministrazione di sostegno (artt. 404 e ss. c.c.), raggiungibile anche al seguente link https://forum.grnet.it/l-istituto-dell-amministrazione-di-sostegno-disciplina-e-casi-di-applicabilita-32889, esaminiamo oggi l’istituto della pre-nomina dell’amministratore mediante atto notarile, disciplinato dall’art.408 c.c..

Ai senti del co.1 dell’art.408 c.c. “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

[…]

Tale articolo quindi prevede la possibilità, per l’interessato, di procedere ad una designazione anticipata di colui che sarà successivamente chiamato, in caso di necessità, a curare i suoi interessi.

Si ricorda infatti che l’istituto dell’Amministrazione di sostegno ha lo scopo di fornire uno strumento di supporto per quei soggetti che, a causa  di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, come per esempio i soggetti anziani, ovvero coloro che risultano affetti da patologie tali da arrecare a sé stessi o ai loro familiari gravi pregiudizi economici.

La pre-nomina dell’amministratore di sostegno ex art. 408 c.c. può avvenire mediante la sottoscrizione di un atto pubblico notarile, oppure mediante una scrittura privata autenticata.

Nella prassi accade frequentemente che il soggetto interessato proceda infatti alla pre-nomina di un proprio parente stretto (si pensi ad uno dei figli ad esempio), ma può anche accadere che si proceda alla nomina di un professionista o di altro soggetto di fiducia.

È importante procedere ad una designazione anticipata del futuro amministratore di sostegno?

La risposta è sicuramente positiva, poiché la volontà del soggetto interessato viene così cristallizzata e prevarrà sempre su ogni altra scelta.

Pre-nomina in sede notarile e successivo disaccordo tra i parenti dell’amministrato: cosa accade?

Analizziamo adesso un caso particolare, ovvero quello in cui uno dei figli promuova un ricorso per la nomina di amministrazione di sostegno nei confronti dell’anziana madre – rappresentandone la compromissione del suo stato di salute e la conseguente incapacità di gestione del suo patrimonio – chiedendo la nomina di un professionista di esclusiva fiducia del Tribunale, estraneo alla famiglia.

L’anziana signora aveva tuttavia effettuato, alcuni anni prima, la pre-nomina ex art. 408 c.c. dell’altra figlia – nella quale appunto riponeva la massima fiducia.

Costituitasi in giudizio, la sorella del ricorrente e figlia della beneficiaria chiedeva quindi che il Tribunale formalizzasse la nomina a suo favore quale amministratrice di sostegno della madre, in virtù della suddetta pre-nomina notarile ex art. 408 c.c..

Il ricorrente si opponeva tuttavia alla nomina della sorella, eccependo anche nei suoi confronti una presunta incapacità di gestione patrimoniale ed insistendo, quindi, per la nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare, di esclusiva fiducia del Tribunale.

La decisione del Giudice Tutelare

Nel caso in esame, il Giudice Tutelare rigettava la richiesta del figlio ricorrente, decidendo di nominare amministratrice di sostegno la figlia dell’anziana signora, proprio in virtù della pre-nomina ex art.408 c.c..

In particolare, il Giudice Tutelare stabiliva che “a fronte di richieste contrastanti formulate dalle parti costituite, in ordine alla scelta dell’AdS a favore dell’amministranda, debbano necessariamente valere i criteri di cui all’art. 408 c.c e, nell’ipotesi in cui l’interessato si sia premunito mediante la designazione dell’AdS come nella fattispecie de qua con procura notarile specifica ex art. 408 c.c., il G.T. non può che attenersi a tale volontà di autodeterminazione del soggetto trattandosi di atto di previdenza che il medesimo, nel pieno delle sue capacità e volontà, ha voluto manifestare e poteva manifestare in qualsiasi momento della propria vita, non ravvisando neppure validi motivi per cui si possa disattendere tale designazione ritenendo di primaria importanza la tutela della stessa beneficiaria e la garanzia di una continuità nell’attuale gestione personale, assistenziale nonché economica e patrimoniale della medesima”.

Tale provvedimento conferma quindi l’estrema importanza dell’atto di pre-nomina notarile del futuro amministratore di sostegno, atto mediante il quale il soggetto interessato potrà così assicurarsi, in caso di successivo stato di necessità, che i suoi interessi vengano curati esclusivamente dal soggetto da lui personalmente designato.

Avv. Giovanni Giorgetti

Tel. 055/217989

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