L’istituto dell’Amministrazione di sostegno, disciplina e casi di applicabilità

L’istituto dell’Amministrazione di sostegno è stato introdotto in Italia con Legge del 9 Gennaio 2004 n.6, che ha modificato il Libro Primo, titolo XII del Codice Civile, al fine di fornire uno strumento di supporto per quei soggetti che, a causa  di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, come per esempio i soggetti anziani, ovvero coloro che risultano affetti da patologie tali da arrecare a sé stessi o ai loro familiari gravi pregiudizi economici.

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Prima della suddetta riforma, gli unici istituti previsti dal nostro ordinamento per sopperire ai problemi inerenti lo stato e la capacità giuridica delle persone fisiche consistevano nell’interdizione (art.414 c.c.) e nell’inabilitazione (art.415 c.c.).

L’interdizione costituisce sicuramente la misura più “penetrante”, laddove infatti trova applicazione solo in casi di infermità assoluta del soggetto, e ha come risultato la completa limitazione della capacità di agire dello stesso.

L’inabilitazione costituisce invece una soluzione “intermedia”, che presuppone una condizione di infermità parziale o situazioni socio-sanitarie di tale entità da poter comunque compromettere gli interessi della persona, come per esempio i soggetti maggiorenni infermi di mente.

Nel caso dell’inabilitazione, la limitazione della capacità legale è relativa, laddove infatti all’inabilitato viene nominato un curatore che svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

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Ciò precisato, per quanto riguarda invece l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno, esso non prevede la riduzione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, risolvendosi in un intervento adeguato alle effettive esigenze del soggetto bisognevole di tutela.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato infatti introdotto, proprio come riportato dall’art. 1 della legge 9/2004, per «tutelare […] le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire», garantendo così una tutela più flessibile a favore di quei soggetti che, pur non presentando invalidità o infermità necessariamente, come per esempio i soggetti anziani, rischiano comunque di arrecare gravi pregiudizi economici a sé e/o ai propri familiari.

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La nomina dell’Amministratore di sostegno può essere ottenuta presentando un ricorso innanzi al Giudice Tutelare presso il competente Tribunale.

I soggetti che possono proporre il ricorso sono:

– lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;

– il coniuge, ovvero i parenti entro il quarto grado;

– la persona stabilmente convivente;

– gli affini entro il secondo grado;

– il Tutore o il Curatore;

– il Pubblico Ministero.

Ricevuto il ricorso, il Giudice Tutelare, effettuati gli opportuni accertamenti sulle effettive condizioni fisiche e psichiche del soggetto amministrando, provvede alla nomina dell’Amministratore di sostegno emanando specifico decreto.

Tale decreto dovrà contenere:

– le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno;

– la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato, se le condizioni del beneficiario lo richiedono;

– l’oggetto dell’incarico e l’elenco degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

– l’elenco degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’Amministratore di sostegno;

– i limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

– la periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Ciò premesso, è opportuno precisare che l’individuazione dell’Amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, dovendosi all’uopo dare la preferenza ai seguenti soggetti (art.408 c.c.):

– il coniuge che non sia separato legalmente;

– la persona stabilmente convivente;

– il padre o la madre;

– il figlio, il fratello o la sorella;

– il parente entro il quarto grado.

Al momento dell’assunzione dell’incarico, l’Amministratore è tenuto a prestare giuramento di fedeltà e diligenza, ed in particolare il dovere di informazione nei confronti del beneficiario di tutti gli atti che lo stesso andrà a compiere in sua sostituzione.

Tali atti dovranno parimenti essere messi a conoscenza del Giudice Tutelare in caso di dissenso del beneficiario, in modo tale da consentire a quest’ultimo di attuare un controllo sull’andamento dell’amministrazione e sulla correttezza dell’operato dell’Amministratore.

In ogni caso l’Amministratore è tenuto periodicamente a rendere conto della propria attività e ad informare il giudice sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La nomina dell’Amministratore di sostegno cessa allo scadere del termine di validità della stessa, nel caso in cui questi sia stato nominato per un periodo determinato di tempo ovvero in caso di revoca, laddove non vi siano più i presupposti per la prosecuzione dell’Amministrazione.

Avv. Giovanni Giorgetti

Tel. 055/217989

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