LA CAUSA DI SERVIZIO, REQUISITI E PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO
La causa di servizio non è altro che la pratica con cui viene riconosciuta un’infermità o una lesione fisica contratta durante il servizio prestato e proprio per questo le infermità riconosciute vengono definite dipendenti da causa di servizio.
La causa di servizio è prevista per chi appartiene alle Forze Armate (come l’Esercito, l’Aeronautica, la Marina, i Carabinieri), alle forze di Polizia, e per i Vigili del Fuoco e servizio civile volontario. Grazie ad essa è possibile accedere ad alcuni benefici come l‘equo indennizzo e la pensione privilegiata ordinaria a cui è possibile accedere solo dopo che sia stata riconosciuta la dipendenza dalla suddetta. La procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’Equo Indennizzo è regolata dal D.P.R. n° 461 del 29.10.2001. E’ stata poi emanata in materia dalla Direzione Generale del Personale Civile del Ministero della Difesa la Circolare 0020910 del 12.03.2008
La pratica per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ha inizio:
- a domanda dell’interessato o d’ufficio.
La relativa istruttoria deve essere effettuata a cura del Comando o Ente di appartenenza dell’interessato.
Procedimento a domanda
Il dipendente ovvero l’avente diritto in caso di decesso del dipendente deve presentare domanda scritta presso l’Ufficio o Comando presso il quale il dipendente presta o prestava servizio, indicando specificatamente:
- Natura dell’ infermità o lesione;
- Fatti di servizio che vi hanno concorso;
- Ove possibile le conseguenze dell’ infermità o lesione sull’ integrità psico fisica.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione. In merito al concetto di «conoscenza» la giurisprudenza ha precisato che non qualsiasi conoscenza dell’infermità è atta a far decorrere il termine, ma solo la «piena» conoscenza cioè la conoscenza qualificata dalla consapevolezza di cause ed effetti. Occorre tener presente che il termine semestrale è perentorio ai fini della concessione di tutti i benefici previsti dalle disposizioni vigenti tranne che ai fini della concessione della PPO. Per il soggetto che sia già affetto da un’ infermità NON dipendente da causa di servizio e che per causa di servizio si aggravi, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data in cui si è verificato l’aggravamento. Per il personale cessato dal servizio la domanda di dipendenza deve essere presentata all’ultimo Ente di appartenenza (qualora l’ultimo Ente di servizio sia stato disciolto, l’istruttoria è effettuata dal Comando di Regione Militare o di regione Aerea o dal Dipartimento Marittimo, secondo l’ appartenenza di Forza Armata). La domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d’impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
È consigliabile allegare alla domanda apposita perizia medico legale che attesti l’infermità o la lesione. Per maggiori informazioni contattateci al 379/1616164 o medicolegale@lexetica.it.
Procedimento d’ufficio
L’ Ufficio o il Comando procede d’ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’ esporsi per obblighi di servizio a cause morbigene. Parimenti l’Ufficio o il Comando procede d’ufficio nei casi di mancata compilazione del Modello C. L’attivazione di ufficio avviene anche nei casi di decesso nell’ipotesi in cui questo sia avvenuto in attività di servizio. L’Ufficio o il Comando d’appartenenza, ricevuta la domanda, dopo averla assunta a protocollo, la invia, unitamente alla documentazione prodotta dall’ interessato, entro il termine di trenta giorni alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) ove questa sia operante nel territorio della provincia di servizio; alternativamente la domanda deve essere inviata alla Commissione Medica di Verifica (CMV) competente per territorio, dandone comunicazione all’ interessato entro i successivi dieci giorni.
La CMO è composta da tre ufficiali medici, di cui uno, preferibilmente, specialista in Medicina Legale. Assume le funzioni di Presidente il Direttore dell’Ente sanitario o l’ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l’ufficiale superiore medico più elevato in grado. Per Forze Armate diverse o appartenenti a Corpi di Polizia la CMO è composta da due ufficiali medici di cui uno Presidente e da un ufficiale medico o funzionario medico della Forza Armata, corpo o amministrazione di appartenenza
La Commissione entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige il processo verbale firmato da tutti i membri. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato o per giustificata assenza del dipendente, la Commissione provvederà a nuova convocazione entro trenta giorni dalla prima. In caso di ingiustificata assenza gli atti vengono restituiti all’ Amministrazione entro quindici giorni. Per comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente la Commissione può disporre la visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa. Il verbale è trasmesso all’ Amministrazione entro quindici giorni dalla visita conclusiva.
L’interessato ha diritto a farsi accompagnare alla visita in CMO da un medico legale di fiducia. Per maggiori informazioni contattateci al 379/1616164 o medicolegale@lexetica.it.
Principali contenuti del verbale
- Giudizio diagnostico
- Accertamenti valutati ai fini diagnostici
- Determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’ infermità
- Indicazione della categoria
- Giudizio sull’ idoneità al servizio
- Eventuale dichiarazione a verbale del medico designato dal dipendente
Incombenze dell’Amministrazione
Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l’Amministrazione invia al CVCS oltre al verbale stesso tutti gli elementi informativi disponibili relativi alla pronuncia sul nesso causale nonché la documentazione medica dell’ interessato. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell’interessato di presentare richiesta di equo indennizzo. Entro sessanta giorni il CVCS si pronuncia sulla DCS con parere da comunicare all’ Amministrazione entro quindici giorni. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’ infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
EQUO INDENNIZZO
La domanda di equo indennizzo può essere presentata:
- Contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio;
- Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ invio degli atti al CVCS;
- Non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
In caso di aggravamento di infermità per la quale il dipendente ha fruito di equo indennizzo la domanda di aggravamento deve essere presentata entro cinque anni dalla notifica del Decreto concessivo dell’equo indennizzo precedentemente avuto e per una sola volta
L’ importo dell’equo indennizzo è ridotto in considerazione dell’età al momento dell’evento dannoso e/o della concessione della P.P.O.
- del 25% se l’ interessato ha superato i 50 anni di età
- del 50% se l’ interessato ha superato i 60 anni di età o ha ottenuto la P.P.O.
- del 62,5% se l’ interessato ha superato i 50 anni di età o ha ottenuto la P.P.O.
- del 75% se l’ interessato ha superato i 60 anni di età e ha ottenuto la P.P.O.
Valutazione medico legale del danno
A mente dell’art 1 della Legge 2 maggio 1984, n° 111, la valutazione medico legale del danno dipendente da causa di servizio è rinviato a quanto previsto per la pensionistica di guerra. Detto articolo recita testualmente : «Dal 1 Gennaio 1984 la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio si effettua applicando secondo i casi le tabelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1984, n° 834»
Tali tabelle sono le seguenti:
Tabella A: comprendente un elenco di infermità o lesioni raggruppate in 8 categorie che danno diritto ad un risarcimento in rendita.
Tabella B: comprendente un unico elenco di infermità che danno diritto ad un indennizzo «una tantum»
Tabella E: comprendente varie infermità di maggior rilevanza invalidante divise per lettera in gruppi dalla A alla H
Tabella F: stabilisce la misura dell’ assegno economico per cumulo di infermità
Tabella F1: introdotta per la valutazione del complesso di due o più infermità
Qualora le infermità in esame non siano specificatamente contemplate nelle classificazioni previste, si potrà procedere alla ascrivibilità secondo analogia o per equivalenza. Tali criteri di analogia ed equivalenza non sono previsti per la Tabella E di super invalidità ad eccezione dei casi previsti dalla lettera b) n° 2 e dalla lettera f) n° 8.
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