Invalidità civile

Che cos’è l’invalidità civile?

È una forma di assistenza sociale indirizzata a cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite valutate secondo tabelle stabilite dalla legge. Sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi sul lavoro, gli invalidi per servizio, nonché i ciechi civili e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

In cosa consiste la visita?

La visita consiste in una valutazione medico legale da parte della Commissione Invalidi Civili della ASL la quale valuterà in grado di menomazione della persona percentualizzandolo secondo quanto stabilito dalla “Tabella indicativa delle percentuali di invalidità” licenziata con DM 5 Febbraio 1992 ( G.U. 43 del 26 Febbraio 1992)

A quali diritti si può accedere attraverso il certificato di invalidità civile?

  • Fino al 33% di invalidità: NESSUN BENEFICIO;
  • Dal 34% : Fornitura di protesi ed ausili previsti dal nomenclatore nazionale;
  • Dal 46% dopo i 15 anni e fino a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini: Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro per il collocamento obbligatorio;
  • Dal 67% : Esenzione ticket per tutti i farmaci, esenzione tasse universitarie, agevolazione per graduatorie case popolari, esenzione obbligo di reperibilità alle visite fiscali;
  • Dal 74% : Assegno mensile di 287,09 per 13 mensilità in presenza di redditi inferiori a circa 5.000 euro l’ anno per i cittadini dal 18° al 67° anno di età. Al compimento del 67° anno l’ assegno si trasforma automaticamente in assegno sociale;
  • 100%: Pensione di inabilità di 287,09 per 13 mensilità in presenza di redditi inferiori a circa 17.000 euro circa l’ anno per i cittadini dal 18° al 67° anno di età. Al compimento del 67° anno la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale;
  • 100% con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita propri dell’ età: Indennità di accompagnamento per 12 mensilità pari a 522 euro circa mensili senza alcun limite di reddito né personale né coniugale.

Dott. Pierluigi Fanetti

Tel. 379/1616164

Email: medicolegale@lexetica.it

Condividi!

1 commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *