Militare della Marina ottiene il riconoscimento della causa di servizio all’esito di una lunga battaglia legale

Grande successo giudiziario per un militare della Marina che si era visto ingiustamente negare il riconoscimento di una causa di servizio a causa di un errore di istruttoria da parte della CMO.

Il Militare in questione si era arruolato in Marina nel 2004 svolgendo le mansioni di specialista settore piattaforma – tecnico di macchine (SSP/TM). Trattasi di mansione che richiede ottima salute e robusta costituzione, laddove ai tecnici di macchine è infatti richiesto di operare costantemente nelle sale macchine e nei locali tecnici della nave, che si trovano al di sotto del livello del mare, luoghi angusti e il più delle volte sprovvisti di adeguato ricambio di aria.

Tale attività, protrattasi per oltre 14 anni, ha comportato un progressivo deterioramento delle condizioni psicofisiche del Militare.

In particolare, nel corso del 2015, durante una missione di controllo al largo delle coste Libiche, il militare iniziò ad essere colto da forti dolori su tutti gli arti, in particolare alle spalle e al torace con tosse forte e particolarmente dolorosa.

Iniziarono quindi numerosi controlli da parte delle autorità mediche militari, all’esito delle quali fu accertato che il militare aveva contratto in servizio la clamidia polmonare, ossia un batterio gram-negativo, responsabile di una forma di polmonite atipica che viene contratta spesso da soggetti che a lungo si trovano a dover respirare la stessa aria all’interno di spazi chiusi, come sono appunto gli spazi delle sale macchine delle navi militari.

Con successivo certificato medico dell’infermeria Militare del 2016, il militare fu altresì riconosciuto affetto da spondilite anchilosante, una patologia reumatica autoimmune fortemente invalidante, che colpisce la colonna vertebrale ed il sistema muscolo scheletrico e che, nei casi più gravi, provoca una vera e propria “fusione” delle articolazioni.

Il Militare presentava quindi domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “sospetta artrite reattiva post infezione da clamidia pneumoniae”, quale appunto è la  spondilite anchilosante. A seguito di ciò la CMO  giudicava il militare:

  • affetto dall’infermità pregressa infezione da clamidia pneumoniae, ritenendola tuttavia non ascrivibile ad alcuna categoria;
  • riguardo alla spondilite anchilosante, di cui il ricorrente aveva parimenti chiesto l’accertamento (chiedendo appunto la causa di servizio per “sospetta artrite reattiva”) la CMO, pur confermando la presenza di tale patologia, dichiarava, erroneamente, che allo stato degli atti la medesima non risultava oggetto di accertamento ai fini della dipendenza da causa di servizio.

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Successivamente, il Comitato di Verifica per le cause di servizio emetteva un parere con il quale, da una parte, riconosceva che la pregressa infezione da clamidia pneumoniae “può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”, ma dall’altra – visto l’errore istruttorio commesso dalla CMO – nulla diceva in merito alla spondilite anchilosante, di cui il parimenti ricorrente aveva chiesto l’accertamento di dipendenza da causa di servizio sin dal lontano 2016.

Il Ministero della Difesa emetteva infine il decreto con il quale veniva stabilito che l’infermità pregressa infezione da clamidia pneumoniae era riconosciuta  dipendente da causa di servizio, rigettando tuttavia l’istanza di  concessione dell’equo indennizzo poiché la patologia non poteva ascriversi alle tabelle A e B del DPR 30.12.1981, n. 834”. Nulla veniva detto in merito alla spondilite anchilosante.

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Come noto, l’art. 6 del d.P.R. n. 461/2001 assegna in via esclusiva alla Commissione Medica Ospedaliera il giudizio diagnostico sulle infermità e lesioni denunciate dal pubblico dipendente e, per il caso che da esse siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, l’indicazione della categoria di menomazioni alle quali essi devono ritenersi ascrivibili (Tar Basilicata Sent. 246/2014).

Le valutazioni ed il conseguente giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera sono sindacabili in sede giurisdizionale soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione, non potendosi invece tale sindacato estendere al merito delle valutazioni medico-legali dell’amministrazione (cfr. TAR Puglia, sez. II, 14 giugno 2013, n. 970).

Nel caso di specie la CMO era incorsa in un palese difetto di istruttoria, non pronunciandosi in merito all’accertamento della lamentata artrite reattiva post infezione da clamidia, negando il richiesto accertamento del nesso concausale tra l’infezione da clamidia e la conclamata spondilite anchilosante.

L’illegittimità del parere della CMO provocava, a cascata, la conseguente illegittimità del successivo parere reso dalla CVCS.

Il militare procedeva quindi ad introdurre un ricorso straordinario al Capo dello Stato per ottenere l’annullamento del suddetto parere, viziato da difetto di motivazione e carenza di istruttoria. A supporto delle sue doglianze, il Militare allegava al ricorso una perizia medico-legale che dimostrava l’interdipendenza tra la pregressa infezione da clamidia pneumoniae e l’attuale spondilite anchilosante.

A seguito dell’introduzione del ricorso, il Consiglio di Stato – preso atto dell’errore in cui era incorsa l’Amministrazione nel non aver valutato l’infermità “post artrite reattiva” – disponeva un’istruttoria integrativa, ordinando un nuovo esame della pratica da parte della CMO e del CVCS.

L’esito dell’istruttoria integrativa ha confermato infine le ragioni del ricorrente, laddove la CMO e il CVCS, rettificando i loro precedenti pareri, riconoscevano l’infermità “Spondilite anchilosante” SI dipendente da causa di servizio per interdipendenza con l’infermità “Pregressa infezione da clamidia pneumoniae”, ascrivibile a tab.A Cat.8, così come richiesto dal militare sin dal lontano 2016.

Un importante risultato che ha permesso al Militare di ottenere il giusto riconoscimento dei suoi diritti.

In conclusione, all’esito di una lunga battaglia legale, il militare della Marina ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio che gli era stata negata a causa di un mero errore di istruttoria da parte dell’Amministrazione. La sua condizione di spondilite anchilosante è stata finalmente riconosciuta come dipendente da causa di servizio, dimostrando l’importanza di perseguire la giustizia avvalendosi di un qualificato supporto, sia legale che medico-legale, per le infermità contratte durante il servizio militare.

Avv. Giovanni Giorgetti

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